Erwägungen (4 Absätze)
E. 4 / 7 1.3. Come si vedrà ancora sotto, l’oggetto di un ricorso contro una decisione di non entrata in materia è unicamente la questione della legittimità della non entrata in materia, mentre la tassazione stessa non costituisce oggetto di ricorso. Ne consegue che, volendo considerare il complemento di ricorso presentato il 21 luglio 2025, non è dato entrare nel merito dei petiti n. 2 (annullamento delle tassazioni),
n. 3 e n. 4 (riforma delle tassazioni) del ricorso riformulato dal legale del 21 luglio 2025. 1.4. Ai sensi dell'art. 43 cpv. 3 lett. b LGA, il Tribunale d’appello decide nella composizione di giudice unico nel caso in cui un rimedio giuridico è palesemente inammissibile o palesemente fondato o infondato. Nel presente caso, per i motivi che verranno di seguito illustrati, il ricorso è palesemente infondato, per cui il Tribunale decide in composizione di giudice unico. 2. Contestato è se la convenuta poteva non entrare nel merito del reclamo del 14 aprile 2025 con l’argomentazione che i requisiti legali di reclamo non erano adempiti, visto il mancato inoltro delle prove a dimostrazione della manifesta inesattezza della tassazione discrezionale. 3.1. Giusta l'art. 137 cpv. 4 LIG (risp. art. 132 cpv. 3 LIFD), il contribuente può impugnare una tassazione secondo doveroso apprezzamento soltanto a causa di una palese inesattezza. Il reclamo va motivato e deve citare gli eventuali mezzi di prova. Qualora il reclamo non soddisfi questi requisiti, non si entra nel merito dello stesso senza concedere un termine supplementare per sanare il vizio. La prova di manifesta inesattezza deve essere fornita in modo esauriente. A tal fine, il contribuente può presentare ulteriori elementi probatori, il che fa ripartire l’obbligo di indagine da parte delle autorità, oppure dimostrare che la stima approssimativa è palesemente eccessiva (cfr. DTF 131 II 548 consid. 2.3; sentenze del Tribunale federale 9C_302/2024 del 27 novembre 2024 consid. 2.2.9, 2C_404/2019 del 29 gennaio 2020 consid. 2.3 e riferimenti; ZWEIFEL/HUNZIKER in: Zweifel/Beusch, DBG- Kommentar, 4a ed. 2022, art. 132 n. 34 con rinvii). 3.2. In caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di un reclamo contro una tassazione discrezionale, l’oggetto del procedimento di ricorso è limitato alla questione della ricevibilità. Decisivo è lo stato degli atti al momento della decisione di irricevibilità e il ricorrente può solo far valere perché in base ad esso si sarebbe dovuto entrare nel merito del reclamo (cfr. sentenze del Tribunale federale 2C_404/2019 del 29 gennaio 2020 consid. 1.2, 2C_504/2010 del 22 novembre 2011 consid. 2.5; sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni A 22 45 del 9 maggio 2023 consid. 2 con rinvii; ZWEIFEL/HUNZIKER, op. cit., art. 132 n. 56).
E. 5 / 7 4. Nel caso in esame, con il reclamo del 14 aprile 2025, il ricorrente non ha sanato le omissioni relative agli obblighi di collaborazione, ovvero l’invio della dichiarazione d’imposta e dei relativi allegati per i periodi fiscali del 2021 e del 2022 (cfr. doc. C.5). Il ricorrente non ha adempito ai suoi obblighi nemmeno con la “duplica” del 23 aprile 2025 in procedura di reclamo, dopo che, con scritto del 15 aprile 2025, la convenuta aveva preso posizione sulle critiche sollevate nel reclamo, segnalandogli di nuovo che avrebbe dovuto presentare le dichiarazioni complete di tutti i moduli e gli allegati e prospettandogli, in caso di adempimento entro 10 giorni, la fissazione di un appuntamento come da lui richiesto (cfr. doc. C.6 e 7). Con detto scritto del 23 aprile 2025, il ricorrente aveva inoltre chiesto una proroga fino alla fine di maggio 2025 per la presentazione dei documenti richiesti. A ragione, la convenuta non ha accolto tale richiesta, rilevando con missiva del 16 maggio 2025 come, ormai trascorsi 59 giorni dalla notifica delle decisioni di tassazione discrezionale in data 18 marzo 2025, il vizio di forma – ripetutamente segnalatogli – persisteva (cfr. doc. C.8). In risposta, nell’ulteriore istanza del 15 maggio 2025, il ricorrente ha ribadito i suoi argomenti, senza tuttavia comprovare in nessun modo la manifesta inesattezza delle tassazioni secondo apprezzamento (cfr. doc. C.9). Ne consegue che egli non ha ottemperato all'onere della prova che gli incombe in sede di reclamo contro decisioni secondo apprezzamento. Nel ricorso (riformulato), il ricorrente eccepisce in particolar modo che la convenuta avrebbe omesso di considerare circostanze determinanti per la corretta valutazione dell’imponibile, come la sostanziale riduzione della percentuale di lavoro e il sequestro degli immobili in Italia. Tali omissioni renderebbero le decisioni di tassazione manifestamente errate. Con questi argomenti il ricorrente non è evidentemente in grado di dimostrare perché l’impugnata decisione di non entrata nel merito del reclamo a causa di vizi formali sia palesemente inesatta. Va ricordato che, poiché è stata emessa una decisione di non entrata nel merito, l'oggetto della controversia nel procedimento dinanzi al Tribunale d’appello è limitato all’esame della ricevibilità del reclamo. Il ricorrente non ha spiegato in nessun modo perché non gli sarebbe stato possibile fornire prima, in sede di reclamo, i documenti presentati ora a supporto delle sue allegazioni. Questi nuovi documenti (nova) non possono essere considerati per l’esame della ricevibilità del reclamo (documenti che peraltro non sono in grado di inficiare le tassazioni della convenuta, come emerge dalla procedura VR2 25 43). L’unico pertinente motivo addotto in questa procedura ricorsuale per giustificare la mancata trasmissione dei documenti in sede di reclamo è il fatto che egli si sarebbe basato sulla proroga concessa dalla convenuta con scritto del 15 aprile 2025, potendo presumere che essa riguardasse tutte le tassazioni da lui eccepite, quindi anche quelle in questione del 2021 e 2022. Questa censura è infondata. Con suddetto scritto del 15 aprile 2025, gli era stato concesso un ulteriore termine di 10 giorni per completare il
E. 6 I costi processuali sono posti a carico del ricorrente soccombente in causa (art. 73 cpv. 1 LGA). La tassa di Stato viene fissata a CHF 1’500.00. Alla convenuta non vengono assegnate spese ripetibili, avendo agito nell'ambito delle sue attribuzioni ufficiali (art. 78 cpv. 2 LGA).
E. 7 / 7 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1. Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate le seguenti spese processuali: – una tassa di Stato di CHF 1’500.00 – e le spese di cancelleria di CHF 176.00 totale CHF 1'676.00 Tali spese sono poste a carico di A._____. 3. [Rimedi legali] 4. [Comunicazione]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Sentenza del 31 marzo 2026 comunicata il 8 aprile 2026 N. d'incarto VR2 25 44 Istanza Seconda Camera di diritto amministrativo Composizione Righetti, presidente Paganini, attuario Parti A._____ ricorrente patrocinato dall'avvocato Stefano Pizzola contro Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni Steinbruchstrasse 18, 7001 Coira convenuta Oggetto imposta federale, cantonale e comunale 2021 e 2022
2 / 7 Ritenuto in fatto: A. Il 13 giugno 2022 risp. 12 giugno 2023 A._____ ha ricevuto un sollecito per la presentazione delle dichiarazioni d’imposta 2021 e 2022. A seguito del mancato inoltro, il 5 febbraio 2024 l’Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni (in seguito: Amministrazione imposte) gli ha inflitto due rispettive multe, invitandolo a presentare le dichiarazioni d’imposta con allegati per i periodi fiscali 2021 e 2022 entro otto giorni. B. Non avendo dato seguito all’invito, il 17 marzo 2025 sono state emesse le tassazioni discrezionali per i periodi fiscali 2021 e 2022, notificate a A._____ in data 18 marzo 2025. C. Il 14 aprile 2025 A._____ ha inoltrato reclamo contro dette tassazioni. D. Il 15 aprile 2025 l’Amministrazione imposte lo ha informato che un reclamo dopo tassazione d’ufficio poteva essere preso in considerazione unicamente presentando le dichiarazioni d’imposta complete di tutti i moduli e gli allegati, concedendogli un termine di 10 giorni per completare il reclamo. E. Il 23 aprile 2025 A._____ ha chiesto una proroga fino almeno a fine maggio 2025 per l’inoltro delle dichiarazioni complete e un’audizione personale. F. Il 16 maggio 2025 egli è stato nuovamente informato del vizio di forma e che si sarebbe proceduto all’emanazione di una decisione di non entrata nel merito. Lo stesso giorno egli ha inviato un’ulteriore lettera, richiedendo una proroga per la presentazione dei documenti e un’audizione personale. G. Il 16 maggio 2025 l’Amministrazione imposte gli ha intimato la decisione su reclamo per l’imposta cantonale, comunale e federale diretta per i periodi 2021 e 2022, non entrando nel merito dello stesso. H. In data 28 maggio 2025 A._____ ha presentato un “reclamo” (recte: ricorso) all’attenzione di vari enti, in particolare anche dell’Amministrazione imposte. I. Il 21 luglio 2025 A._____ (in seguito: ricorrente), ora patrocinato, ha inoltrato un complemento di ricorso al Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni (in seguito: Tribunale d’appello), chiedendo che le decisioni di tassazione 2021 e 2022 (nonché le qui non pertinenti decisioni di tassazione 2019 e 2020, v. procedura VR2 25 43), siano annullate, che la tassazione personale comunale, cantonale e federale sia rettificata a CHF 20'000.00 complessivi per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 con storno di tutti i redditi immobiliari e di sostanza immobiliare sottoposti a
3 / 7 sequestro fiscale in Italia e che il reddito persona fisica sia ridotto al 50 % per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022. L. Con disposizione ordinatoria del 23 luglio 2025, il Presidente della Seconda Camera di diritto amministrativo ha separato il ricorso in due procedure (procedura VR2 25 43 con oggetto la decisione di reclamo del 18 giugno 2025 inerente alle tassazioni 2019 e 2020 nonché procedura in questione VR2 25 44 con oggetto la decisione di reclamo del 16 maggio 2025 inerente alle tassazioni 2021 e 2022). Egli ha inoltre concesso al ricorrente un termine fino al 26 agosto 2025 per trasmettere al Tribunale prova dell’asserito ricorso presentato in precedenza onde dimostrarne la tempestività. M. Con scritto del 26 agosto 2025, il ricorrente ha trasmesso copia del “reclamo” datato 28 maggio 2025. N. Con presa di posizione del 9 ottobre 2025, l’Amministrazione imposte (in seguito: convenuta) ha postulato il rigetto del ricorso, per quanto si debba entrare nel merito dello stesso. O. Con replica dell’11 novembre 2025, il ricorrente si è confermato nei suoi petiti di ricorso. Considerando in diritto: 1.1. I requisiti processuali relativi alla competenza del Tribunale d’appello (art. 139 cpv. 1 della Legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni [LIG; CSC 720.000] e art. 140 cpv. 1 della Legge federale sull'imposta federale diretta [LIFD; RS 642.11]), la legittimazione del ricorrente (art. 50 LGA [CSC 370.100]) nonché la forma del ricorso (art. 139 cpv. 2 LIG e art. 140 cpv. 2 LIFD) sono adempiti. 1.2. Riguardo alla tempestività del ricorso, va notato che, secondo quanto prodotto a titolo di prova da parte ricorrente e non contestato dalla convenuta, già in data 28 maggio 2025 il ricorrente aveva presentato un “reclamo” all’attenzione di vari enti, in particolare anche della convenuta, con cui, tra l’altro, chiedeva l’annullamento delle “dichiarazioni d’ufficio del 2021 e del 2022” (cfr. doc. B.10 e 11). In applicazione dell’art. 4 cpv. 3 LGA, l’istanza del 28 maggio 2025 avrebbe dovuto essere trasmessa a questo Tribunale per competenza. Il motivo per il quale ciò non è stato fatto non è ravvisabile. Il ricorso è dunque da ritenersi tempestivo (art. 139 cpv. 1 LIG e art. 140 cpv. 1 LIFD). Si entra pertanto nel merito dello stesso con riserva del considerando seguente.
4 / 7 1.3. Come si vedrà ancora sotto, l’oggetto di un ricorso contro una decisione di non entrata in materia è unicamente la questione della legittimità della non entrata in materia, mentre la tassazione stessa non costituisce oggetto di ricorso. Ne consegue che, volendo considerare il complemento di ricorso presentato il 21 luglio 2025, non è dato entrare nel merito dei petiti n. 2 (annullamento delle tassazioni),
n. 3 e n. 4 (riforma delle tassazioni) del ricorso riformulato dal legale del 21 luglio 2025. 1.4. Ai sensi dell'art. 43 cpv. 3 lett. b LGA, il Tribunale d’appello decide nella composizione di giudice unico nel caso in cui un rimedio giuridico è palesemente inammissibile o palesemente fondato o infondato. Nel presente caso, per i motivi che verranno di seguito illustrati, il ricorso è palesemente infondato, per cui il Tribunale decide in composizione di giudice unico. 2. Contestato è se la convenuta poteva non entrare nel merito del reclamo del 14 aprile 2025 con l’argomentazione che i requisiti legali di reclamo non erano adempiti, visto il mancato inoltro delle prove a dimostrazione della manifesta inesattezza della tassazione discrezionale. 3.1. Giusta l'art. 137 cpv. 4 LIG (risp. art. 132 cpv. 3 LIFD), il contribuente può impugnare una tassazione secondo doveroso apprezzamento soltanto a causa di una palese inesattezza. Il reclamo va motivato e deve citare gli eventuali mezzi di prova. Qualora il reclamo non soddisfi questi requisiti, non si entra nel merito dello stesso senza concedere un termine supplementare per sanare il vizio. La prova di manifesta inesattezza deve essere fornita in modo esauriente. A tal fine, il contribuente può presentare ulteriori elementi probatori, il che fa ripartire l’obbligo di indagine da parte delle autorità, oppure dimostrare che la stima approssimativa è palesemente eccessiva (cfr. DTF 131 II 548 consid. 2.3; sentenze del Tribunale federale 9C_302/2024 del 27 novembre 2024 consid. 2.2.9, 2C_404/2019 del 29 gennaio 2020 consid. 2.3 e riferimenti; ZWEIFEL/HUNZIKER in: Zweifel/Beusch, DBG- Kommentar, 4a ed. 2022, art. 132 n. 34 con rinvii). 3.2. In caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di un reclamo contro una tassazione discrezionale, l’oggetto del procedimento di ricorso è limitato alla questione della ricevibilità. Decisivo è lo stato degli atti al momento della decisione di irricevibilità e il ricorrente può solo far valere perché in base ad esso si sarebbe dovuto entrare nel merito del reclamo (cfr. sentenze del Tribunale federale 2C_404/2019 del 29 gennaio 2020 consid. 1.2, 2C_504/2010 del 22 novembre 2011 consid. 2.5; sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni A 22 45 del 9 maggio 2023 consid. 2 con rinvii; ZWEIFEL/HUNZIKER, op. cit., art. 132 n. 56).
5 / 7 4. Nel caso in esame, con il reclamo del 14 aprile 2025, il ricorrente non ha sanato le omissioni relative agli obblighi di collaborazione, ovvero l’invio della dichiarazione d’imposta e dei relativi allegati per i periodi fiscali del 2021 e del 2022 (cfr. doc. C.5). Il ricorrente non ha adempito ai suoi obblighi nemmeno con la “duplica” del 23 aprile 2025 in procedura di reclamo, dopo che, con scritto del 15 aprile 2025, la convenuta aveva preso posizione sulle critiche sollevate nel reclamo, segnalandogli di nuovo che avrebbe dovuto presentare le dichiarazioni complete di tutti i moduli e gli allegati e prospettandogli, in caso di adempimento entro 10 giorni, la fissazione di un appuntamento come da lui richiesto (cfr. doc. C.6 e 7). Con detto scritto del 23 aprile 2025, il ricorrente aveva inoltre chiesto una proroga fino alla fine di maggio 2025 per la presentazione dei documenti richiesti. A ragione, la convenuta non ha accolto tale richiesta, rilevando con missiva del 16 maggio 2025 come, ormai trascorsi 59 giorni dalla notifica delle decisioni di tassazione discrezionale in data 18 marzo 2025, il vizio di forma – ripetutamente segnalatogli – persisteva (cfr. doc. C.8). In risposta, nell’ulteriore istanza del 15 maggio 2025, il ricorrente ha ribadito i suoi argomenti, senza tuttavia comprovare in nessun modo la manifesta inesattezza delle tassazioni secondo apprezzamento (cfr. doc. C.9). Ne consegue che egli non ha ottemperato all'onere della prova che gli incombe in sede di reclamo contro decisioni secondo apprezzamento. Nel ricorso (riformulato), il ricorrente eccepisce in particolar modo che la convenuta avrebbe omesso di considerare circostanze determinanti per la corretta valutazione dell’imponibile, come la sostanziale riduzione della percentuale di lavoro e il sequestro degli immobili in Italia. Tali omissioni renderebbero le decisioni di tassazione manifestamente errate. Con questi argomenti il ricorrente non è evidentemente in grado di dimostrare perché l’impugnata decisione di non entrata nel merito del reclamo a causa di vizi formali sia palesemente inesatta. Va ricordato che, poiché è stata emessa una decisione di non entrata nel merito, l'oggetto della controversia nel procedimento dinanzi al Tribunale d’appello è limitato all’esame della ricevibilità del reclamo. Il ricorrente non ha spiegato in nessun modo perché non gli sarebbe stato possibile fornire prima, in sede di reclamo, i documenti presentati ora a supporto delle sue allegazioni. Questi nuovi documenti (nova) non possono essere considerati per l’esame della ricevibilità del reclamo (documenti che peraltro non sono in grado di inficiare le tassazioni della convenuta, come emerge dalla procedura VR2 25 43). L’unico pertinente motivo addotto in questa procedura ricorsuale per giustificare la mancata trasmissione dei documenti in sede di reclamo è il fatto che egli si sarebbe basato sulla proroga concessa dalla convenuta con scritto del 15 aprile 2025, potendo presumere che essa riguardasse tutte le tassazioni da lui eccepite, quindi anche quelle in questione del 2021 e 2022. Questa censura è infondata. Con suddetto scritto del 15 aprile 2025, gli era stato concesso un ulteriore termine di 10 giorni per completare il
6 / 7 reclamo (concernente anche le tassazioni 2021 e 2022), rendendolo nuovamente attento sul fatto che le contestazioni a tali tassazioni discrezionali potevano essere considerate unicamente dopo presentazione delle dichiarazioni complete di tutti i moduli e gli allegati (cfr. doc. C.6), cosa che egli non ha fatto. Ne discende che l’impugnata decisione di non entrata nel merito del reclamo per vizio di forma deve essere confermata. 5. Per i suesposti motivi il ricorso si rivela manifestamente infondato e la decisione impugnata va pertanto respinta in rigetto dello stesso per quanto ricevibile. 6. I costi processuali sono posti a carico del ricorrente soccombente in causa (art. 73 cpv. 1 LGA). La tassa di Stato viene fissata a CHF 1’500.00. Alla convenuta non vengono assegnate spese ripetibili, avendo agito nell'ambito delle sue attribuzioni ufficiali (art. 78 cpv. 2 LGA).
7 / 7 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1. Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate le seguenti spese processuali: – una tassa di Stato di CHF 1’500.00 – e le spese di cancelleria di CHF 176.00 totale CHF 1'676.00 Tali spese sono poste a carico di A._____. 3. [Rimedi legali] 4. [Comunicazione]